Obbligo per i professionisti di dotarsi di una polizza professionale che copra dagli errori personalmente commessi nell’esercizio della professione. Entrata in vigore lo scorso 15 agosto 2013 l’obbligo di stipulare una assicurazione RC per i professionisti italiani: per gli ingegneri, i commercialisti, i consulenti del lavoro, i periti industriali, i biologi etc. La polizza professionale è prevista dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012): “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.
Polizza RC professionale
La polizza RC tutela i clienti, coprendo gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni colposamente e personalmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Non sono invece coperte le eventuali sanzioni dirette comminate al professionista. Obbligatorio, inoltre, per i professionisti informare i propri clienti al momento dell’incarico sugli estremi delle polizze e sui relativi massimali. Questi ultimi, così come copertura dei rischi, scoperti, franchigie e così via vengono scelti dal professionista in sede contrattuale, tale violazione costituirebbe un illecito disciplinare.
Professionisti esclusi dall’obbligo
Gli unici esclusi dall’obbligo sono gli iscritti all’Ordine degli avvocati, che devono invece far riferimento alla Riforma forense, ed i medici. Per gli esercenti le professioni sanitarie, comunque, l’obbligo è stato prorogato dal Decreto Fare al 13 agosto 2014.
In questi giorni si sta divulgando l’emendamento relativo alla conversione del Decreto del Fare (DL 69/2013), il quale propone di modificare nuovamente il testo cancellando il rinvio di un anno che era stato deciso in Commissione Affari Costituzionali. Gli unici a beneficiare del rinvio saranno probabilmente i professionisti del settore sanitario, ma ne verrà data conferma dopo che saranno pubblicati i testi degli emendamenti.
Le determinazioni imposte dall’art. 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, esprimono l’obbligatorietà per ogni professionista (medici, infermieri, avvocati, ingegneri, commercialisti, notai, architetti, ecc.) di sottoscrivere, anche tramite convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali (per maggiori info Sottoscrizione o rinnovo polizza assicurativa Willis Italia s.p.a. in convenzione con i Collegi IPASVI), idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio della propria attività, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
E’ però importante specificare che l’obbligo di stipulare una assicurazione RC professionale non è rivolto a tutti gli iscritti ai vari ordini ma solo a coloro che svolgono effettivamente la libera professione e assumono un incarico da un cliente se quindi non si firma alcun contratto, perché non si hanno propri clienti, non si è obbligati a sottoscrivere la polizza.