Interrogazione parlamentare presentata il 20 maggio 2014 a tutela della Professione Infermieristica

Al Ministro del lavoro; premesso che: la totale, definitiva e universale eliminazione del concetto stesso di tariffario professionale, nel senso pratico che tali numeri avevano, ovvero una predeterminazione, del costo di ogni singola prestazione del professionista, con particolare riferimento al minimo, come misura di dignità e decoro dell’iscritto all’ordine e della intera categoria, conseguentemente anche una sola caduta rispetto a tali valori minimi, operata dal professionista nei confronti di un cliente, poteva portare ad una sanzione ordinistica tout court.

Oggi, dopo l’emanazione da parte del Governo del D.L. n. 1/2012, con il quale si decreta la morte irreversibile di tutte le tariffe relative alle professioni regolamentate con un sistema ordinistico, scrivere o anche solo parlare di tariffe professionali può sembrare un nostalgico esercizio retorico, oltreché costituire un pericolo sul piano della legalità del contratto con il cliente; con il D.L. n. 1/12, si è completato il percorso di smantellamento del la disciplina tariffaria iniziato nel 2006 con il Decreto Bersani (legge n. 248/06) e proseguito con la legge o. 148/11 e poi con la legge n. 183/11 (Legge di stabilità), sancendosi tra l’altro che:

“Art.9 comma I: Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Comma 2: Ferma restando la abrogazione di cui al comma I, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato col riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro Vigilante (per gli Infermieri, il Ministero della Salute) da adottare nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.( … )”

Il decreto Bersani ha permesso a numerosi operatori provenienti da paesi comunitari in cui gli stipendi sono infinitamente più bassi di entrare in Italia e di fare crollare il mercato, accontentandosi di compensi che sono improponibili per gli operatori italiani, che godono di preparazione e competenze più elevate; la vera novità del nuovo sistema è dunque rappresentata dalla mancanza di punti di riferimento concreti cui ancorare la determinazione dei compensi nel dettaglio, con la conseguenza pratica di una delega in bianco alla negoziazione tra professionista e cliente per la soluzione del difficilissimo compito di dare il giusto valore all’attività intellettuale spesa in quello specifico intervento. L’unico ausilio alla causa dell’oggettività potrebbe essere fornito dall’emanazione dei parametri ministeriali indicati dalla legge sopracitata, ma con l’avvertimento che il valore medio da essi espresso, oltre ad essere generico, è tutt’altro che vincolante per le parti, che sempre potranno discostarsene anche in modo consistente; il vero valore aggiunto dei suddetti parametri ministeriali, però, è dato dalla loro utilizzabilità da parte del Giudice e ciò può avvenire, in buona sostanza, in due casi: a) in sede di liquidazione di una consulenza resa dal professionista al Giudice stesso (la cosiddetta CTU, Consulenza Tecnica d’Ufficio); b) in una sentenza, resa al termine di un contenzioso, dove viene stabilito quanto il cliente moroso deve pagare al professionista che lo ha citato, nel caso in cui le parti non avessero concordato nulla in corso di mandato; va aggiunto che, non appena verranno emanati i parametri ministeriali, l’infermiere potrà riferirsi nel proprio preventivo al cliente a tali parametri, pur nella loro non analiticità, stabilendo anche con il cliente (in modo trasparente e, si consiglia, per iscritto) che vi potranno essere, una volta avuta la reale misura della tipologia di attività svolta, eventuali “aggiustamenti”, purché motivati e coerenti con i parametri base adottati; nel testo originale della r iforma, tale possibilità di richiamo a parametri prefissati non era possibile, ma lo è diventata con l’ eliminazione dal nuovo testo dell’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, operata con legge di conversione n. 27 /2012, della drastica dicitura secondo cui ” L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o micro-imprese, dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso”, vero quanto detto in precedenza, va però precisato che, nei rapporti tra infermiere e cliente, vale come legge tra le parti esattamente quello che si è pattuito, anche se enormemente al di sotto di ogni parametro ed ogni logica.

L’ interrogante chiede di sapere:

se il Ministro essendo a conoscenza della situazione non intenda intervenire urgentemente al fine di proteggere il professionista da accordi economici “indecenti” che sia costretto a sottoscrivere con il committente. Con l’ulteriore conseguenza che se i prezzi applicali fossero indecorosi e svilenti per la stessa immagine dell’Infermiere, l’Ente Professionale avrebbe persino titolo per intervenire in sede disciplinare sull’iscritto, che con il suo comportamento ha in tal modo arrecato danno alla intera categoria, abbassando il valore percepito della stessa nella opinione pubblica.

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