Obbligo assicurativo per i Liberi Professionisti. L’IPASVI avvia la gara europea per individuare il broker

Via libera delle Regioni al Dpr sui requisiti delle assicurazioni obbligatorie. Annalisa Silvestro: “In cantiere una gara europea per individuare il broker in maniera chiara e trasparente”. Il testo del Dpr su cui le Regioni hanno dato parere positivo. Obbligo assicurativo anche per i liberi professionisti sanitari: le Regioni danno il via libera al Decreto del Presidente della Repubblica sui requisiti minimi delle assicurazioni e la Federazione Ipasvi è pronta a una gara europea per dare il migliore servizio agli infermieri liberi professionisti e a gennaio, a Bologna, farà il punto nella “III giornata nazionale sull’esercizio libero professionale infermieristico”.

Obbligo assicurativo per i Liberi Professionisti. L'IPASVI avvia la gara europea per individuare il broker

Cosa prevede il Dpr dopo il si delle Regioni

Un fondo rischi sanitari presso Consap Spa (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) per i professionisti della sanità che non sono in grado di sostenere i costi di un’assicurazione per motivi di reddito o che sono stati «rifiutati» dal mercato assicurativo; priorità ai giovani (abilitati alla professione da non più di dieci anni) per l’accesso al Fondo; un massimale non inferiore a un milione di euro nella copertura assicurativa dei contratti, possibili convenzioni o polizze collettive. E il fondo sarà sotto la vigilanza del ministero dello Sviluppo economico e del ministero della salute.

Sono queste alcune novità contenute nell’ultimo schema di Dpr a cui la Conferenza Stato Regioni ha deciso di dare parere favorevole, sulla disciplina dei requisiti minimi uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie, in attuazione della legge “Balduzzi”, la 189/2012. Il nuovo testo recepisce infatti gran parte delle proposte emendative dei governatori, a eccezione della indicazione relativa alla cancellazione della parola “tariffa” legata al “premio di tariffa”, elemento di calcolo per il bonus malus (art 4 comma 4 requisiti minimi a uniformi per l’idoneità dei contratti).

Silvestro: quali iniziative per i 36 mila infermieri liberi-professionisti

Attualmente esercitano come liberi professionisti circa 36 mila dei 422mila infermieri iscritti alla Federazione Ipasvi, e all’Ente previdenziale della categoria Enpapi.

Siamo pronti a dare un supporto operativo ai nostri professionisti per rispettare l’obbligo prescritto dalla norma – spiega Annalisa Silvestro, senatore in commissione Igiene e Sanità a Palazzo Madama e presidente della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi – tanto che avevamo già anticipato, prima ancora che il Dpr avesse il via libera, la volontà di indire una gara europea per procedere all’individuazione del broker in maniera chiara e trasparente. L’espansione della libera professionale infermieristica non è solo una conseguenza dell’interesse dimostrato dal mercato del lavoro e non è nemmeno legata alla contenuta possibilità di inserimento nella sanità pubblica: è una scelta coerente con la maturazione della professione e con la consapevolezza dei professionisti infermieri della specificità e autonomia del loro pensiero e del loro agire dopo un ricco e peculiare percorso formativo. Siamo convinti che l’esercizio libero professionale sarà valore aggiunto per la costante ridefinizione delle modalità e dei contenuti della risposta assistenziale infermieristica e per l’ulteriore crescita e visibilità del gruppo professionale.

La nuova disciplina

Lo schema di Dpr disciplina in particolare:

  1. la costituzione dell’apposito Fondo che garantisca, nei limiti delle sue disponibilità, un’idonea copertura assicurativa ai professionisti nei casi determinati dal decreto. Il Fondo è alimentato da un contributo a carico del professionista che richiede l’accesso e da un contributo di solidarietà a carico di tute le imprese di assicurazione autorizzate all’assicurazione per danni derivanti dall’attività medico-professionale;
  2. il soggetto gestore del fondo e le sue competenze;
  3. la revisione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, subordinando la disdetta della polizza alla “reiterazione di una condotta colposa” da parte del sanitario, accertata con sentenza definitiva.

Per i contratti stipulati dopo il 15 agosto 2013 (termine previsto dal precedente Dpr 137/2012) si prevede un periodo di retroattività della copertura pari almeno a tale termine e un periodo di ultrattività della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi che decorrono dalla cessazione definitiva dell’attività professionale, se riferite a fatti generatori della responsabilità nel periodo di operatività della copertura.

Il premio di tariffa deve essere rimodulato, in aumento o in diminuzione, a ogni scadenza contrattuale, a prescindere dal verificarsi del sinistro.

Ogni professionista ha la possibilità di stipulare la copertura assicurativa anche con convenzioni o polizze collettive attraverso le rappresentanze delle professioni sanitarie. I contratti di assicurazione – e anche su questo si baserà la gara europea dell’Ipasvi – devono anche prevedere che:

  • la franchigia non è opponibile dal professionista al terzo danneggiato;
  • l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza;
  • per “fatto noto” si intende qualsiasi elemento o fatto che possa causare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo venuto a conoscenza dell’assicurato tramite una comunicazione formale che garantisca certezza e conservabilità della documentazione;
  • i contratti non possono prevedere lo scoperto.

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