Si riportano di seguito domande e risposte comuni in materia di educazione continua in medicina, precisando che per ragioni di competenza e attualità il sito di riferimento è quello dell’Age.Na.S., dove nella sezione normativa, all’indirizzo ape.agenas.it, sono riportati i documenti che regolano la materia.
MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO
Storia del documento
Versione | Data pubblicazione sul sito Agenas | Data di entrata in vigore |
1.0 | 06/12/2018 | 01/01/2019 |
Registrazione delle modifiche
Versione | Data pubblicazione sul sito Agenas | Paragrafo/Allegato | Modifiche effettuate |
1.0 | 06/12/2018 | – | Prima versione del documento |
1. DIRITTI ED OBBLIGHI SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO |
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.
Il presente Manuale fissa la disciplina nazionale ECM specificatamente rivolta al professionista sanitario e sostituisce le precedenti delibere adottate dalla CNFC nei punti in cui è difforme. Le eventuali successive edizioni del presente Manuale saranno pubblicate, entro il 31 dicembre di ogni anno, all’interno del Programma nazionale ECM predisposto dalla CNFC1.
1.1 Obbligo di formazione continua |
L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio 2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 viene applicata:
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- nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
- nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
- nella misura di 10 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato (vedi §2.2.2 lettera A) nel primo anno o nel secondo anno del triennio.
Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4. Ulteriori riduzioni possono essere applicate secondo quanto disposto nel capitolo 4 “Esoneri ed esenzioni”. I crediti maturati durante i periodi di esenzione non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo.
Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività di “formazione individuale” previste nel capitolo 3.
Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.
1.2. Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo |
Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.
Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo2. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni3, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.
1.3. Accesso alla formazione continua |
Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo.
Il professionista sanitario ha diritto di scegliere e partecipare liberamente agli eventi organizzati dai provider, fermi restando i vincoli posti dalle vigenti normative delle singole categorie.
Fino all’esaurimento del numero dei discenti destinatari dell’offerta formativa comunicato all’Ente accreditante, i professionisti sanitari destinatari dell’evento che ne facciano richiesta, hanno diritto all’accesso all’evento da parte dei provider salvo, ove previsto, l’obbligo di pagamento della quota di iscrizione al corso.
Come previsto dal § 4.8 “Variazione e cancellazione dell’evento” del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM sono previste modifiche e cancellazioni agli eventi formativi:
Fatte salve le limitazioni previste da specifiche normative è consentito ai provider nazionali compiere autonomamente modifiche per gli eventi formativi nei seguenti limiti:
Il numero di modifiche apportate e la loro tipologia verranno registrate dal sistema informatico e saranno a disposizione dell’Ente accreditante. Per i provider regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano, i termini entro cui compiere le variazioni dell’evento, ai sensi dell’art. 69 comma 1 dell’Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017, saranno stabiliti dagli Enti accreditanti territoriali. Il provider deve provvedere alla cancellazione dal sistema informatico ECM degli eventi inseriti che non intende svolgere almeno tre giorni lavorativi prima dalla data indicata precedentemente come inizio dell’evento, salvo sopravvenuta impossibilità oggettiva non imputabile al provider. Nel caso in cui il provider non svolga l’evento per impossibilità oggettiva, l’evento deve essere cancellato entro la data indicata di fine dell’evento. |
1.4. Pubblicità dell’evento ECM |
Si rinvia al § 4.7 “Pubblicità dell’evento ECM” del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM.
Nel pubblicizzare l’evento, il provider deve indicare espressamente, su tutti gli strumenti informativi, l’obiettivo formativo di riferimento, le categorie di professionisti destinatarie della formazione, il numero identificativo (Id.) del provider, la natura onerosa o gratuita dell’evento per il professionista sanitario. La pubblicità dell’evento deve essere corretta, trasparente e deve corrispondere a quanto dichiarato all’Ente accreditante. L’organizzazione dell’evento, l’erogazione dei contenuti scientifici nonché, più ampiamente, la responsabilità dell’evento devono essere chiaramente riconducibili al provider. La pubblicità dell’evento non può creare la diversa percezione di tale principio anche quando è svolta dal partner e dallo sponsor. Nella pubblicità dell’evento non può essere presente, neanche per allusione o suggestione, la promozione pubblicitaria di prodotti di interesse sanitario. |
1.5. Attività formative |
Si rinvia ai §§ 3 (e relativi allegati), 4.1, 4.2, 4.3 del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM.
§ 4.1 “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”
I criteri di assegnazione dei crediti per le diverse tipologie formative sono previsti nell’Allegato all’Accordo Stato-Regioni del 02 febbraio 2017 sul documento La formazione continua nel settore «Salute». |
§ 4.2 “Obiettivi formativi”
Nella pianificazione e nella progettazione dell’evento, il provider deve individuare gli obiettivi formativi perseguiti selezionandoli dal seguente elenco:
Si aggiungono gli obiettivi 14 e 17 anche nell’area tecnico-professionale, che così diventano gli obiettivi:
Sempre nell’area tecnico-professionale si aggiungono i seguenti obiettivi:
I corsi sulla legislazione, sull’informatica, sulle lingue straniere e sulla comunicazione non devono essere corsi base ma devono essere corsi avanzati su aspetti scientifici in ambito sanitario. Non sono riconosciuti crediti formativi per i corsi di marketing o con contenuti che fanno riferimento a normale conoscenza in materia fiscale o proprie di attività commerciale che non ha niente a che fare con la specifica competenza sanitaria. La formazione deve essere scientificamente aggiornata, equilibrata, basata sull’evidenza scientifica. |
§ 4.2.1 “Le tre aree di obiettivi formativi”
I 38 obiettivi formativi generali sono raggruppabili in tre aree:
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§ 4.3 “Durata e sede dell’evento”
Tutti gli eventi (esclusi gli eventi di tipologia Attività di ricerca: v. Criteri di assegnazione dei crediti) hanno durata massima annuale e comunque non oltre la scadenza del triennio formativo. Le regole sulla durata degli eventi valgono anche nel caso di erogazione ‘blended’. Per i Progetti Formativi Aziendali, si applicano le norme previste dall’art.1 comma 5 del DM 27/12/2001. Il tempo dedicato alla verifica dell’apprendimento può essere incluso nella durata dell’evento nel caso in cui trattasi della produzione/elaborazione di un documento o della realizzazione di un progetto come descritto al paragrafo 4.10 o nel caso in cui, negli eventi residenziali o sul campo, vengano condivisi con i partecipanti gli esiti della valutazione, potendosi includere, in tal caso, anche il tempo dedicato alla discussione dei risultati delle prove di verifica da parte del docente e/o del responsabile scientifico con i discenti (per la durata massima del 10% della durata effettiva dell’evento). Non va conteggiato nella durata dell’evento il tempo dedicato a: valutazione della qualità percepita, saluti introduttivi, pause/intervalli. Il percorso formativo deve essere comune per tutta la platea incluse eventuali sessioni parallele a cui partecipano tutti i discenti. Pertanto non sono accreditabili nello stesso evento sessioni parallele a cui partecipano distintamente solo una parte dei discenti. Queste ultime sono consentite solo secondo quanto previsto dai “Criteri di assegnazione dei crediti” alla voce “Workshop”. È possibile accreditare eventi che si svolgono durante le crociere esclusivamente per la formazione del personale sanitario impiegato sulle navi. In tal caso la sede dell’evento corrisponde al porto di partenza. La sede dell’evento non può essere nella disponibilità di imprese commerciali in ambito sanitario |
1.6. Docenti dell’evento |
Si rinvia al § 4.5 “Docenti e moderatori dell’evento” del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM
I docenti dell’evento devono essere esperti, in ragione di titoli di studio, della materia oggetto di insegnamento. I docenti acconsentono a mettere a disposizione il proprio materiale didattico per le verifiche previste dal Manuale delle verifiche. I docenti e i moderatori dell’evento devono sottoscrivere una dichiarazione sulla trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario nei due anni precedenti l’evento formativo. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche se tali fonti e rapporti non sussistono. Il docente e il moderatore non possono essere indicati dalle imprese sponsor dell’evento ma esclusivamente dal provider. In ogni caso, i contenuti formativi devono essere indipendenti da interessi commerciali in ambito sanitario. I docenti possono prendere parte alla stesura della prova di verifica dell’apprendimento o di una parte d’essa, ove prevista, sotto il coordinamento del Responsabile scientifico dell’evento. In questo caso il docente non può partecipare all’evento con il ruolo di discente; se invece il docente non ha partecipato alla stesura della prova di verifica dell’apprendimento, può partecipare all’evento come discente, così come il moderatore, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste per i discenti. Nel caso in cui la prova di verifica dell’apprendimento sia il questionario e nel caso in cui la partecipazione alla stesura del questionario da parte del docente non sia stata superiore al 25% dell’intero questionario (misurabile dalla relazione del responsabile scientifico dell’evento in cui sia identificabile la partecipazione alla stesura del questionario da parte del singolo docente) è consentito al docente prendere parte all’evento come discente con le medesime condizioni previste, tuttavia nella valutazione dell’apprendimento dovranno essere escluse (dal conteggio delle risposte corrette) tutte le risposte date alle domande che erano state predisposte dal docente stesso. Non è consentito inserire all’interno del rapporto lo stesso nominativo più di una volta e non è consentito inserire lo stesso nominativo con ruoli differenti all’interno dello stesso tracciato. Nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, i crediti saranno sommati, secondo i rispettivi criteri previsti per il ruolo ricoperto (vedi tabella “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”), e dovranno essere rapportati con il ruolo di ‘docente’, rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione. Nel caso in cui un docente nello stesso anno partecipi a più edizioni dello stesso evento con il ruolo di docente (docente/tutor/relatore) o nel ruolo di discente (o viceversa), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta. La ripetizione di una docenza, nello stesso anno solare, in più edizioni dello stesso evento, comporta un’unica attribuzione dei crediti per il ruolo svolto. |
1.7. Conflitto d’interessi, sponsorizzazione e pubblicità nell’evento |
Il professionista sanitario ha diritto di pretendere dal provider un’attività educazionale obiettiva e non influenzata da interessi, diretti e indiretti, tali da pregiudicare la finalità esclusiva di educazione e formazione. Il professionista sanitario ha diritto di conoscere se il Provider, per l’organizzazione dell’evento, ha stabilito rapporti con aziende aventi interessi commerciali in ambito sanitario o altri rapporti di partnership. L’attività formativa deve essere fondata, sotto il profilo scientifico, sulle evidenze delle prove di efficacia e sostenuta dalle più moderne conoscenze derivate da fonti autorevoli e indipendenti.
Si rinvia ai §§ 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM.
4.16 “Conflitto d’interessi ECM”
Fatto salvo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, si rappresenta, con riferimento all’articolo 76, comma 3, che il provider non può parallelamente esercitare attività formativa ECM ed attività convegnistica, congressuale e/o formativa non accreditata nel sistema ECM caratterizzata da interventi nel campo pubblicitario e del marketing promozionale di prodotti di interesse sanitario, in favore di soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano o pubblicizzano prodotti di interessi sanitario. Il provider non può pianificare, progettare, erogare o partecipare, direttamente o indirettamente, all’organizzazione di eventi che hanno ad oggetto l’informazione su prodotti di interesse sanitario a scopo promozionale. Può conseguire e mantenere l’accreditamento il soggetto in cui il Legale Rappresentante e i componenti della “Struttura Organizzativa” (nonché i loro parenti o affini fino al secondo grado) di cui all’ “Allegato A”, non abbiano avuto negli ultimi 2 anni, interessi o cariche in imprese commerciali operanti in ambito sanitario. La Federazione nazionale dei farmacisti, nonché i suoi singoli ordini territoriali, nello svolgimento dell’attività quale provider accreditato, in considerazione del ruolo istituzionale che ricoprono nel sistema ECM, possono avere come Legale Rappresentante e componenti della “Struttura Organizzativa” di cui all’ “Allegato A”, soggetti (nonché i loro parenti o affini fino al secondo grado) che lavorano o sono titolari di farmacie. Le figure di cui sopra non possono comunque avere avuto negli ultimi 2 anni interessi o cariche in altre imprese commerciali operanti in ambito sanitario. |
4.17 “Sponsorizzazione dell’evento ECM”
Lo sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato che opera anche in ambito sanitario che fornisce finanziamenti risorse o servizi ad un provider ECM mediante contratti a titolo oneroso, in cambio di spazi o attività promozionale per il logo e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante in occasione dell’evento nei limiti consentiti dal presente Manuale. Vanno comunque indicati nell’elenco degli sponsor, i soggetti con cui è stato stipulato un contratto a titolo gratuito, che prevedano la presenza all’esterno del luogo dove si svolge la formazione, nonché i soggetti che forniscono finanziamenti in denaro in assenza di spazi pubblicitari. Nei contratti di sponsorizzazione devono essere documentati chiaramente e dettagliatamente i diritti e gli obblighi derivanti dagli stessi per le parti. I nominativi degli sponsor devono essere dichiarati precedentemente all’evento, in base a quanto stabilito nell’Allegato “A”. Non è consentito indicare il logo dello sponsor commerciale nell’esposizione dei contenuti formativi, nel foglio delle firme di presenza o sui badge, nei test di apprendimento e nella scheda della qualità percepita. È consentito indicare il logo dello sponsor commerciale esclusivamente:
In ogni caso, l’esposizione del logo dello sponsor non deve creare la falsa percezione o suggestione che l’evento sia organizzato dallo sponsor e che i contenuti formativi siano condizionati dallo stesso. Gli eventuali rappresentanti dello sponsor commerciale ai quali è consentito l’accesso in aula (massimo 2) non possono far ingresso in aula con elementi identificativi dell’azienda sponsor. Il pagamento della quota di partecipazione all’evento formativo, da parte dei discenti, non può essere effettuato direttamente o indirettamente allo sponsor. |
§ 4.18 “Pubblicità nell’evento ECM di prodotti di interesse sanitario”
Durante lo svolgimento dell’evento, la pubblicità di prodotti di interesse sanitario è consentita esclusivamente allo sponsor dell’evento al di fuori delle aree in cui vengono esposti i contenuti formativi. L’attività di pubblicità di prodotti di interesse sanitario non può essere svolta comunque da incaricati del provider. È vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:
Per i prodotti di interesse sanitario non può essere inserita nessuna pubblicità nel materiale informatico e audiovisivo, né sotto forma di finestre, videate, spot promozionali, link banner e forme affini durante lo svolgimento dell’attività formativa, neanche prima e dopo l’inizio dell’evento. |
4.19 “Pubblicità sui siti internet”
Nei siti internet utilizzati dal provider e negli altri siti utilizzati dal provider per l’erogazione della formazione non possono essere presenti pubblicità di prodotti di interesse sanitario. |
1.8. Reclutamento del professionista sanitario |
Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato.
Per il triennio 2017/2019 non è possibile assolvere mediante reclutamento a più di un terzo del proprio obbligo formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni6.
Prima dell’inizio dell’evento, il professionista sanitario ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento.
Il provider è responsabile della conservazione delle dichiarazioni e della loro trasmissione all’Ente accreditante e al COGEAPS.
Il provider non può trasmettere allo sponsor o all’impresa reclutante gli elenchi e gli indirizzi dei discenti, dei docenti e dei moderatori dell’evento.
1.9. Scheda di qualità percepita e percezione interessi commerciali in ambito sanitario |
Fuori dalle ore destinate alla formazione, il professionista ha l’obbligo di compilare, anche nel caso in cui l’evento non sia sponsorizzato, una scheda di valutazione sulla qualità nella quale indicare l’eventuale percezione di influenze di interessi commerciali in ambito sanitario, la rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale dei partecipanti, la qualità formativa del programma e dei singoli docenti, l’efficacia della formazione rispetto agli obiettivi formativi, la qualità dell’organizzazione e qualora sia un evento di formazione a distanza, il tempo necessario per svolgere l’attività.
La scheda di valutazione della qualità deve essere compilata in forma anonima da parte dei discenti e deve essere acquisita dal provider separatamente rispetto alla documentazione di verifica dell’apprendimento, ove prevista, e all’eventuale documentazione anagrafica del discente. Qualora la scheda di valutazione venga compilata online, l’acquisizione informatica della stessa dovrà avvenire con modalità tali da garantire l’anonimato del discente.
Il modello della scheda di qualità percepita è allegato al presente Manuale (Allegato I). Resta salvo quanto stabilito nel § 4.11 del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM.
1.10. Attestati ECM e attestati di partecipazione |
Si rinvia al § 4.12 “Attestati ECM” del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM.
Il professionista sanitario può richiedere in qualsiasi momento al provider l’attestato ECM dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati. La consegna dell’attestato può avvenire anche tramite strumenti informatici (con tracciabilità delle operazioni) e preceduta dal controllo, da parte del provider, del superamento positivo delle verifiche finali sulla partecipazione all’evento formativo, ove previste, anche se l’evento non è stato rapportato ancora all’Ente accreditante. La data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha superato positivamente la prova di verifica ove prevista; coincide invece con la data di conclusione dell’attività formativa qualora non sia prevista la prova di verifica dell’apprendimento. Resta tuttavia necessaria alla maturazione dei crediti la partecipazione all’attività formativa nella percentuale prevista dalla tipologia formativa e la compilazione della scheda di qualità percepita. Il modello per l’attestazione del riconoscimento dei crediti formativi da parte dei provider nazionali si trova allegato al presente Manuale sotto la lettera “C”. Comunque per tutti gli Enti accreditanti, i requisiti minimi riguardano i seguenti dati previsti anche dal tracciato unico:
Gli attestati dovranno riportare la sottoscrizione del legale rappresentante del provider o suo delegato ovvero, nel caso in cui sia a ciò delegato, del Responsabile scientifico dell’evento, secondo le modalità di legge. La formazione non può essere considerata titolo sufficiente all’abilitazione all’esercizio di una specifica branca sanitaria ed esaustiva dell’obbligo di garantire la sicurezza nei confronti dei cittadini. Oltre all’attestato dei crediti acquisiti, può essere rilasciato un attestato di partecipazione, anche per coloro che non hanno acquisito i crediti. L’attestato di partecipazione non deve riportare in alcun modo i crediti che l’evento attribuisce. In caso di partecipante straniero è possibile indicare, nell’ attestato di partecipazione, il numero di crediti che l’evento attribuisce ai partecipanti per consentire il riconoscimento nel paese di origine; nel caso di docente straniero va indicata la durata dell’intervento e il numero di crediti che l’evento attribuisce ai partecipanti per consentire il riconoscimento nel paese di origine. L’attestato di partecipazione, come quello dei crediti acquisiti, non può riportare sotto alcuna forma, i nominativi delle aziende sponsor dell’evento. |
I provider che erogano corsi ECM hanno 90 giorni di tempo dalla data di fine dell’evento per inviare all’Ente accreditante e al COGEAPS i nomi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti. Tale principio vale anche per i corsi di formazione a distanza, i quali possono avere anche la durata di un anno (è pertanto possibile che per vedere comparire i crediti nel proprio profilo informatico, il professionista sanitario dovrà attendere 90 giorni a partire dalla data fine del corso e non da quella in cui ha personalmente terminato).
1.11. Certificazione ECM |
Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS (Allegato II) e, al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio (Allegati III A e III B).
Competenti al rilascio della certificazione sono i relativi Ordini.
Per il compimento di tali attività, gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal COGEAPS.
Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all’assolvimento dell’obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” e 47 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Nell’eventualità in cui il professionista intenda inoltrare richieste di esoneri ed esenzioni, richieste di riconoscimento di attività di formazione individuale, o esercitare il diritto di recupero delle partecipazioni ECM può, con specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS, integrare la propria posizione.
1.12. Segnalazione di irregolarità |
Il professionista che, frequentando un evento formativo, ritenga di aver rilevato delle irregolarità rispetto alla normativa ECM può effettuare una segnalazione all’indirizzo ecmfeedback@agenas.it, anche in forma anonima, o tramite altre modalità di comunicazione messe a disposizione dall’Ente accreditante.
1.13. Tutela del discente (o docente) nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell’evento da parte del provider |
Nel caso in cui il discente (o docente) che ha partecipato all’evento ed ha diritto al riconoscimento dei crediti previsti per l’attività formativa frequentata, non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nel rapporto, lo stesso deve rivolgersi al provider per verificare lo stato dell’invio del rapporto.
Qualora il provider non ottemperi all’invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, ferma restando la responsabilità amministrativa del provider, il professionista trasmette al COGEAPS le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider, può richiedere l’inserimento manuale dei propri crediti al COGEAPS (con specifica procedura informatica da eseguire) il quale contestualmente informerà l’Ente accreditante che, eseguite le verifiche di competenza sullo stato di attività del provider, autorizzerà o meno il COGEAPS all’inserimento manuale.
Per presentare l’istanza di registrazione manuale dei crediti pertanto devono sussistere le seguenti condizioni:
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- l’evento deve risultare inserito nel portale ECM dell’Ente accreditante;
- il discente (o docente) deve presentare le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider;
- il discente (o docente) deve rilasciare un’autodichiarazione redatta ai sensi del P.R. 445/2000 nella quale specifica:
- il nome ed il numero identificativo del provider;
- il titolo ed il numero identificativo dell’evento e l’eventuale numero di edizione;
- luogo e data in cui si è svolto il corso di formazione;
- di aver partecipato all’evento, e nel caso del discente di aver superato il test di valutazione ove previsto e di avere diritto al riconoscimento dei relativi crediti, specificando: l’Ente accreditante, l’obiettivo formativo, l’eventuale reclutamento, il ruolo (docente/relatore/tutor, partecipante), data acquisizione
- il discente (o docente) deve produrre l’attestato di partecipazione al corso di cui richiede l’inserimento dei crediti, in originale o in copia
2. OBIETTIVI FORMATIVI E DOSSIER FORMATIVO |
2.1. Obiettivi formativi |
Le attività formative devono essere programmate e realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma nazionale ECM, nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
La CNFC individua, in condivisione con il CTR, gli obiettivi formativi tenendo conto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dei Piani sanitari regionali e delle linee guida di cui all’art. 3 del d.l. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012, legge 24/2017 ed altra normativa inerente gli obiettivi formativi e li inserisce in almeno una delle seguenti macroaree:
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- obiettivi formativi tecnico-professionali;
- obiettivi formativi di processo;
- obiettivi formativi di
L’elenco completo degli obiettivi formativi è riportato nel paragrafo 4.2 del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM.
Obiettivi formativi tecnico-professionali: si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività. Gli eventi che programmano il loro conseguimento sono specificatamente rivolti alla professione di appartenenza o alla disciplina.
Obiettivi nn. 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 e 38. 10. Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 19. Medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà 20. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 21. Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione 22. Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali 23. Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 24. Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale 25. Farmaco epidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza 26. Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate 27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione 28. Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione trapianto 29. Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. Health Technology Assessment 34. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 35. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 36. Valutazione, analisi, studio, caratterizzazione identificazione di: agenti, sostanze, preparati, materiali ed articoli e loro interazione con la salute e la sicurezza 37. Metodologie, tecniche e procedimenti di misura e indagini analitiche, diagnostiche e di screening, anche in ambito ambientale, del territorio e del patrimonio artistico e culturale. Raccolta, processamento ed elaborazione dei dati e dell’informazione 38. Verifiche ed accertamenti nei porti e sulle navi anche ai fini della sicurezza; valutazioni ed analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; gestione delle emergenze e degli incidenti rilevanti
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Obiettivi formativi di processo: si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono ad operatori ed équipe che intervengono in un determinato segmento di produzione.
Obiettivi nn. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32. 3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura 4. Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA) 7. La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato 8. Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale 9. Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 11. Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 12. Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure 13. Metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria 14. Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni di processo 15. Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’ attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti 30. Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di processo 32. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo |
Obiettivi formativi di sistema: si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono, di norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali.
Obiettivi nn. 1, 2, 5, 6, 16, 17, 31, 33.
1. Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM – EBN – EBP) 2. Linee guida – protocolli – procedure 5. Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 6. Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 16. Etica, bioetica e deontologia 17. Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni di sistema 31. Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni di sistema 33. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema |
2.2. Dossier formativo |
Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza.
La CNFC stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del DF (Allegato XII – delibera della CNFC del 4 novembre 2016, come modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre 2017, che stabilisce le regole per la costruzione e la realizzazione del dossier formativo per il triennio 2017/2019), che è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider.
La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo individuale è presente sul portale del COGEAPS, nella scheda del singolo professionista; la funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo di gruppo è anch’essa presente presso il portale COGEAPS, ma dovrà essere attivata tramite la richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione nazionale per la formazione continua da parte dei soggetti abilitati di cui all’art. 3, lettera b) della delibera della CNFC del 4 novembre 2016, come modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre 2017.
2.2.1. Dossier formativo individuale e di gruppo |
Il DF può essere individuale, ove costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del COGEAPS, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale, e di gruppo. Il DF di gruppo è l’espressione della coerenza dell’offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e dagli Ordini, e le rispettive Federazioni nazionali
Il DF di gruppo è un’opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di aumentarne l’integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.
Il singolo professionista e/o i soggetti abilitati alla costruzione del dossier di gruppo di cui al successivo paragrafo 2.2.2 hanno la possibilità di impostare il DF scegliendo la percentuale desiderata di obiettivi nell’ambito delle aree tecnico-professionali, di processo o di sistema, nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi complessivi.
2.2.2. Requisiti per la realizzazione del dossier formativo e relativo bonus |
La delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre 2017, ha previsto i seguenti requisiti per la costruzione e la realizzazione del dossier formativo:
-
- Costruzione del dossier formativo: il dossier formativo individuale viene costruito in autonomia dal singolo professionista, accedendo alla propria scheda sul portale del COGEAPS. Per quanto riguarda il dossier formativo di gruppo i soggetti abilitati alla sua costruzione sono:
- Per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l’ufficio formazione ovvero uno o più delegati per la formazione di ciascuna azienda, il responsabile della didattica o uno o più suoi delegati, il responsabile del gruppo delle singole unità operative complesse;
- Per gli Ordini e rispettive Federazioni nazionali: il presidente, legale rappresentante o un suo delegato;
- Per i liberi professionisti: il presidente, il legale rappresentante o un suo delegato degli organismi di cui al precedente punto
- Congruità del dossier formativo con la professione
- Coerenza – relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento – pari ad almeno il 70% fra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato (si rammenta che le percentuali di realizzazione di più dossier dello stesso professionista non sono cumulabili e quindi per ottenere il bonus di cui sotto è necessario il raggiungimento di tale requisito di coerenza in almeno un dossier formativo).
- Costruzione del dossier formativo: il dossier formativo individuale viene costruito in autonomia dal singolo professionista, accedendo alla propria scheda sul portale del COGEAPS. Per quanto riguarda il dossier formativo di gruppo i soggetti abilitati alla sua costruzione sono:
Il bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017/2019 se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio. Gli ulteriori crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.
Il dossier formativo di gruppo, per il singolo professionista deve intendersi realizzato al raggiungimento della percentuale di coerenza di cui alla precedente lettera c).
Il bonus previsto per la realizzazione del dossier formativo, sia individuale che di gruppo, è unico e non duplicabile per ogni dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario.
Nel caso di esonero o esenzione per l’intero triennio, il dossier viene considerato come non soddisfatto.
3. FORMAZIONE INDIVIDUALE |
3.1. Attività formative non erogate da provider |
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:
-
- attività di ricerca scientifica:
- pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);
- sperimentazioni cliniche (vedi Allegato V);
- tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);
- attività di formazione individuale all’estero (vedi Allegato VII);
- attività di autoformazione (vedi Allegato VIII).
- attività di ricerca scientifica:
Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione di cui al successivo §3.5.
3.2. Attività di ricerca scientifica |
3.2.1. Pubblicazioni scientifiche |
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
- 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
- 1 credito (altro nome)
3.2.2. Sperimentazioni cliniche |
I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria” maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca l’approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori:
- 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi;
- 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
- 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici
3.3. Tutoraggio individuale |
I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario7, nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per quest’ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.
3.4. Formazione individuale all’estero |
Le attività formative svolte all’estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un’effettiva e adeguata comparazione interculturale.
3.4.1. Formazione individuale svolta all’estero presso enti inseriti nella LEEF |
È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). La sezione V valuterà le istanze secondo le seguenti modalità:
- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione
- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti
Le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dal presente Manuale. Il riconoscimento è subordinato al parere positivo della CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V.
Un ente può essere inserito nella LEEF solo se:
- ha la propria sede principale nei paesi indicati dalla CNFC, con apposita delibera pubblicata sul sito istituzionale della CNFC, su indicazione della Sezione V;
- è di comprovato rilievo internazionale e ha come fine istituzionale la formazione, la ricerca o l’erogazione di prestazioni sanitarie;
- non produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario. Tali attività non possono essere svolte neanche in modo indiretto;
- non è accreditato nell’ordinamento italiano come provider
Per l’elaborazione della proposta di inserimento nella LEEF, la Sezione V compie attività di verifica e un’istruttoria da sottoporre alla CNFC anche mediante la richiesta dell’acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili per una valutazione della rilevanza scientifica dell’Ente e della conformità della sua struttura organizzativa ai principi previsti dalla normativa nazionale in materia ECM.
La LEEF viene pubblicata sul portale informatico della CNFC. La domanda di inserimento di un ente nella LEEF può essere presentata alla CNFC da ogni soggetto interessato tramite il sito istituzionale, con apposita procedura informatica.
3.4.2. Formazione individuale svolta all’estero presso enti non inseriti nella LEEF |
Le attività di formazione individuale svolte all’estero, nell’ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua che indica i paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:
- nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all’estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
- nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
- nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore (come da punto b);
- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti
Non possono costituire formazione individuale all’estero le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF.
3.4.3. Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all’estero |
Il professionista sanitario può maturare crediti formativi come attività di formazione individuale all’estero in virtù di convenzioni, anche transfrontaliere, per il mutuo riconoscimento delle attività formative stipulate, oltre che dalla CNFC, anche dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli Ordini, e loro Federazioni, nonché da altri enti pubblici non economici aventi finalità di formazione. Tali convenzioni non possono derogare al rispetto dei requisiti minimi e delle garanzie previsti dal presente Manuale e la loro efficacia è subordinata al parere positivo della CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V.
La CNFC in condivisione con il CTR può adottare ulteriori misure per tutelare la specificità dei professionisti sanitari operanti nelle Regioni e Province autonome limitrofe a stati esteri in maniera che gli stessi professionisti non vengano penalizzati per la formazione continua svolta in tali Stati.
3.5. Autoformazione |
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.
Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
3.6. Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale |
Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l’attività svolta. Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini. I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del COGEAPS ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza.
Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve presentare una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l’indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo Scopus e Web of Science / Web of Knowledge della singola pubblicazione.
La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM dovrà essere presentata utilizzando i modelli di cui agli allegati IV-VIII del presente Manuale.
3.7. Recupero dell’obbligo formativo del triennio 2014/2016 |
In seguito alla decisione della Commissione Nazionale per la Formazione continua del 13 dicembre 2016 e del 27 settembre 2018, i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo del triennio precedente, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l’accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS.
I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 verranno spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione, e agli stessi verranno applicate le norme del triennio 2014/2016 e tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.
3.8. Obbligo formativo medici competenti |
La certificazione per l’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM dei medici che svolgono l’attività di medico competente, di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, viene rilasciata al termine del triennio formativo dall’Ordine di iscrizione del professionista e prevede due requisiti:
- Soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM triennale, secondo le regole per la certificazione ECM in vigore nel triennio di riferimento;
- Acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell’obbligo formativo del triennio, nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Nell’anagrafe del COGEAPS le funzioni relative all’attività dei medici competenti (oltre alla certificazione standard di soddisfacimento dell’obbligo formativo, valida per tutti i medici) si attivano solo se il professionista indica di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di medico competente.
Un medico che non abbia soddisfatto i requisiti necessari nel triennio, ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell’attività di medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti mancanti nell’anno successivo (Decreto ministeriale 4 marzo 2009 “Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”).
La facoltà di recuperare i crediti ECM mancanti nel triennio ma acquisiti nell’anno in cui è possibile effettuare il recupero, può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS.
I crediti recuperati dal 2017 verranno spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione, seguiranno le norme applicative del triennio in cui verranno destinati e l’operazione sarà irreversibile. Le partecipazioni potranno essere spostate al triennio precedente, solo quando le stesse saranno registrate nella banca dati del COGEAPS e non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.
L’elenco dei medici competenti è istituito ed è gestito dal Ministero della Salute.
4. ESONERI ED ESENZIONI |
4.1. Esoneri |
L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX) ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:
- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
- corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e m.i.;
- corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”.
I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.
La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero.
L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo (Allegato XI), applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.
4.2. Esenzioni |
L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (Allegato X) e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:
- congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai
C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis lgs.
- 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
- congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
- professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività
Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo (Allegato XI). I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico COGEAPS, l’esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell’attività professionale di cui all’istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l’attività professionale nel mese x dell’anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).
4.3. Valutazione delle istanze |
Gli Ordini, sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione dei propri iscritti previste dal presente Manuale. Le istanze devono essere trasmesse previa iscrizione tramite il portale COGEAPS, secondo i modelli riportati agli allegati IX-XI.
La CNFC è competente, per tutti i professionisti sanitari, alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione non espressamente normate dal presente Manuale.
ALLEGATI |
Allegato I. Scheda di valutazione della qualità percepita [da inviare a ecmfeedback@agenas.it]
Allegato II. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema COGEAPS
Allegato III A. Certificazione ECM | Allegato III B. Medico del lavoro
Allegato IV. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni [da inviare sul portale COGEAPS] *
Allegato V. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche [da inviare sul portale COGEAPS] *
Allegato VI. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio [da inviare sul portale COGEAPS] *
Allegato VII. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all’estero [da inviare sul portale COGEAPS] *
Allegato VIII. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione [da inviare sul portale COGEAPS] *
Allegato IX. Modello per il riconoscimento di esonero [da inviare sul portale COGEAPS] *
Allegato X. Modello per il riconoscimento di esenzione [da inviare sul portale COGEAPS] *
Allegato XI. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale [da inviare alla CNFC tramite e-mail a ecm.professionistisanitari@agenas.it] #
Allegato XII. Delibera Dossier formativo 2017-2019
* (salvo diversa indicazione del proprio Ordine di appartenenza)
# (Il modulo e i relativi allegati devono essere compilati, firmati in maniera autografa, e inviati in formato PDF all’indirizzo e-mail indicato.
La CNFC valuterà l’istanza nella prima riunione utile e trasmetterà l’esito al professionista sanitario, con opportuna delibera, all’indirizzo e-mail specificato nel modulo.)