La nuova Disciplina organica dei contratti di lavoro2 ribadisce la centralità del rapporto di lavoro subordinato, quale forma comune di rapporto di lavoro3.
La previsione indirizza gli operatori, nel senso che li determina a riqualificare come lavoro subordinato a tempo indeterminato, a questo punto con le tutele crescenti di cui al D.Lgs. n. 23/2015, tutti i rapporti di lavoro che non presentano i requisiti previsti dal “codice dei contratti”4.
Il lavoro non subordinato è, conseguentemente, disciplinato dal Legislatore del 2015 quale eccezione rispetto al sistema dei contratti e dei rapporti di lavoro. La finalità dichiarata dal Legislatore delegato è quella di estendere l’area della subordinazione.
E le collaborazioni?
Il primo intervento, sul piano temporale, prevede l’abrogazione immediata del lavoro a progetto5. La previsione è, poi, accompagnata da una vera e propria sanatoria “al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. La sanatoria troverà applicazione a chi, dal 1° gennaio 2016, assume con lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti già occupati con collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o con partita IVA6.
Sempre a partire dal 1° gennaio 2016, le norme sul lavoro subordinato si applicheranno anche ai rapporti di collaborazione che presentano contestualmente tre caratteristiche identificative delle prestazioni di lavoro:
- sono esclusivamente personali;
- si caratterizzano per essere continuative;
- le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Rientrano, dunque, in tale ambito le prestazioni “esclusivamente personali”, continuative, di contenuto ripetitivo, le cui modalità esecutive sono organizzate dal committente, anche per quel che attiene i tempi ed il luogo di lavoro.
La scelta del Legislatore è chiara: non si “converte” la collaborazione, ma alla stessa “si applicano” le norme sul lavoro subordinato, sempre e solo se ricorrono tutte e tre le condizioni indicate.
La collaborazione non è “convertita” in lavoro subordinato. Alla collaborazione si applica direttamente la disciplina del lavoro subordinato, ad esempio quanto al compenso minimo.
In ogni caso, saranno salve le collaborazioni genuine, ancorché rese nelle modalità coordinata e continuativa. La nuova disciplina non ha, infatti, inciso sulle collaborazioni professionali ex art. 409 c.p.c..
E se la collaborazione è resa da un Infermiere?
La disciplina sul lavoro subordinato non si applica, pur in presenza delle tre caratteristiche distintive, tra le altre, alle collaborazioni rese nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in appositi albi professionali7.
La scelta è giustificata. I lavori che richiedono professionalità sono sempre diversi, mai ripetitivi. Si tratta, come sotto la vigenza della precedente disciplina, di un’esenzione “fino a prova contraria”. Anche le prestazioni lavorative del professionista saranno suscettibili di essere oggetto di rapporto di lavoro subordinato, di rapporto di lavoro autonomo o collaborazione, a seconda delle modalità di svolgimento. L’elemento che differenzia il rapporto di lavoro subordinato dal rapporto di lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale (Cass. Civ., Sez. lavoro, 2 aprile 2014, n. 7675).
- Avvocato del Foro di Roma, Partner dello Studio Legale Lexellent (Milano e Roma).
- E’ il titolo del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015, con cui il Legislatore delegato ha raccolto l’invito contenuto nella delega dettata dal comma 7, articolo unico, della Legge n. 183/2014 per l’adozione di un Decreto legislativo contente un <>, da cui il nome di “codice dei contratti”.
- L’affermazione del principio è contenuta nell’art. 1 del D.Lgs n. 81/2015.
- Il testo legislativo contiene, in realtà, oltre l’accorpamento in un unico testo di vari tipi contrattuali, anche la revisione della normativa sulle mansioni.
- L’art. 52 del codice del testo normativo in esame stabilisce che le disposizioni degli artt. da 61 a 69bis del D.Lgs. n. 276/203 rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del Decreto delegato, avvenuta il 25/06/2015.
- Le condizioni per accedere alla “Stabilizzazione” sono indicate nell’art. 54 del testo in esame. Gli effetti sono l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, escluse le violazioni accertate a seguito di accessi ispettivi prima della stabilizzazione.
- A prevederlo è l’art. 2, comma 2, lett. B) del D.Lgs. n. 81/2015. Anche la c.d. Legge Fornero escludeva l’applicabilità degli indici di presunzione del lavoro subordinato per le professioni intellettuali con iscrizione in apposito albo.