Vengono confermati 150 crediti complessivi, ma si abolisce il limite di minimo 25 e massimo 75 crediti l’anno. Introdotto poi un criterio che premia la regolarità formativa pregressa. Incentivate le esperienze formative svolte in autonomia.
Si è tenuto a Roma il convegno “Le professioni sanitarie ed il sistema ECM tra presente e futuro“, organizzato dal Cogeaps, il Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina. L’evento ha costituito un’importante occasione per condividere i dati sul triennio ECM appena trascorso e tracciare lo scenario del prossimo (2017-2019).
Dal 2014 al 2016, mentre la formazione residenziale è rimasta sostanzialmente stabile, quella a distanza Fad è cresciuta costantemente, superando un milione di partecipanti e 2.000 corsi disponibili.
Nel triennio 2017-2019, vengono confermati 150 crediti complessivi, ma si abolisce il limite di minimo 25 e massimo 75 crediti l’anno. Ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti. Tale libertà sarà però legata al dossier formativo, attraverso cui ogni professionista potrà programmare e riprogrammare il proprio piano formativo triennale, sulla base degli obiettivi nazionali Agenas. Il dossier formativo potrà avere tre declinazioni: individuale, di gruppo e organizzativo. Ogni professionista potrà partecipare a più gruppi ed a più organizzazioni.
Dal 2017, viene poi introdotto un criterio che premia la regolarità formativa pregressa: chi ha acquisito da 80 a 120 crediti ECM tra il 2014 ed il 2016, avrà uno sconto di 15 crediti per il nuovo triennio (riduzione da 150 a 135). Chi, invece, ha acquisito da 121 a 150 crediti nel triennio che volge al termine, avrà addirittura uno sconto di 30 crediti tra il 2017 ed il 2019 (da 150 a 120).
Nel prossimo triennio ECM, sarà data maggiore importanza all’auto-formazione, costituita da corsi accreditati ECM, ma anche da esperienze formative senza accreditamento ECM, svolte in autonomia (per un massimo del 10% dell’obbligo formativo).
Tutte le novità sono state formalizzate da apposita delibera delle autorità competenti.
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