L’esercizio della professione e il pagamento della quota di iscrizione al relativo Albo

Si condivide, per opportuna conoscenza, il testo della recente sentenza della Corte di Cassazione – Sezione lavoro n. 7776 del 16/4/2015. Tale sentenza riguarda specificatamente l’esercizio della professione di avvocato svolta presso l’INPS e il pagamento della quota di iscrizione al relativo albo. Si fa presente che ai sensi della legge 247/12 recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo.

L'esercizio della professione e il pagamento della quota di iscrizione al relativo Albo

La Corte, in antitesi con quanto a suo tempo espresso dalla Corte dei Conti, si è conformata ad un parere emesso nel 2011 dal Consiglio di Stato che ha affermato che “quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un ‘attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.

In sostanza poiché nel caso esaminato (iscrizione avvocato all’elenco speciale enti pubblici) l’esercizio della professione è svolto nell’interesse esclusivo dell’Ente, il pagamento della tassa annuale per la relativa iscrizione all’albo rientra tra i costi per lo svolgimento della stessa e quindi devono gravare sull’ente stesso. Nel caso in cui il pagamento è anticipato dal professionista questo deve essere successivamente rimborsato dall’Ente. Ribadendo in generale che le sentenze vincolano solo i soggetti che sono stati parti nella causa risulta evidente che tale enunciazione di un principio di diritto da parte della Corte cli Cassazione rappresenta una base per richiedere il riconoscimento dello stesso diritto da parte dei professionisti iscritti agli albi che svolgano la professione in modo esclusivo presso un ente come gli infermieri, dipendenti pubblici a tempo pieno.

Si deve comunque evidenziare che per i Collegi Ipasvi non esiste un ‘elenco speciale‘ per i pubblici dipendenti né tale dato viene obbligatoriamente registrato all’atto dell’iscrizione. Sulla base di questo giudicato risulterebbe che alcuni iscritti si siano rivolti ai propri Collegi per richiedere una certificazione che dichiari il costo dell’iscrizione sostenuto sia per l’anno corrente che per i cinque anni pregressi.

In via generale nulla osta all’emissione di tale documento da parte del Collegio.

Inoltre alcune sigle sindacali hanno contattato infermieri inviando una informativa e modulistica per richiedere il rimborso della tassa di iscrizione.

Al momento si resta in attesa di vedere l’evoluzione di tale problematica anche per il forte impatto economico sulle Aziende sanitarie e si invitano i Collegi a informare questa Federazione degli eventuali sviluppi nelle singole realtà provinciali anche al fine di prendere specifiche determinazioni nel merito.

Leggi anche

Christmas Wonderland – Concerto di Natale il 22 Dicembre al Dream Cinema

Il giorno 22 Dicembre alle ore 20:45 nelle sale del Dream Cinema (fornaci Cinema Village) …

Skip to content