Da oggi 18 Gennaio 2016, come prescrive la Direttiva 2013/55/UE (art. 4), pubblicata il 17 gennaio 2014 nella G.U.C.E. L. 354/132 del 28.12.2013, le cinque professioni pilota (infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine, agenti immobiliari) possono richiedere la Tessera Professionale Europea e questo è possibile anche a prescindere dall’approvazione definitiva del decreto legislativo di recepimento della direttiva ancora alla Camera per il prescritto parere.
Per richiederla basta accedere al sistema, creare un account personale e presentare la domanda allegando tutti i documenti in formato digitale, previa scansione della documentazione e creazione del fascicolo IMI (Internal Market Information).
Questo il link a cui registrarsi per accedere al sistema di informazione del mercato interno (IMI): ec.europa.eu
Creato il proprio account occorre compilare tutti i campi richiesti dalla domanda telematica (generalità, professione e via discorrendo), quindi caricare le copie dei documenti richiesti (scannerizzate), infine inviare la propria richiesta per la tessera per un determinato paese europeo.
E’ possibile presentare più di una domanda per lo stesso account, nel senso che il professionista può richiedere che le qualifiche ottenute in Francia siano riconosciute anche in Germania o in Spagna oppure, può modificare o aggiornare le domanda o le informazioni contenute nel proprio fascicolo elettronico EPC.
I dati richiesti dalla procedura EPC sono:
- la professione svolta
- il paese verso il quale il professionista intende stabilirsi per esercitare la sua professione, prendere un un diploma
- effettuare una formazione o un’esperienza di lavoro
- le modalità in cui si prevede di esercitare la professione per cui se prestazione temporanea di servizi o stabilimento
- Paese in cui si intende lavorare, ovvero, il paese di destinazione
- copia – scansione di tutti i documenti richiesti durante la procedura elettronica EPC
La Tessera consentirà al Paese destinatario di verificare e conoscere le abilitazioni e le qualifiche professionali in cui il professionista può operare; dimostrerà che il professionista titolare della Tessera ha superato il controllo amministrativo e che le sue qualifiche professionali sono state riconosciute dal Paese estero membro ospitante (o che ha soddisfatto le condizioni previste per la prestazione temporanea di servizi professionali).
I soggetti coinvolti oltre ovviamente al singolo professionista che fa richiesta del rilascio della Tessera sono: lo Stato Membro di origine; lo Stato Membro ospitante.
Il primo (Stato Membro di origine) di occupa di:
- verificare e confermare la richiesta presentata dal professionista (da espletarsi entro 2 settimane dalla ricezione della domanda)
- creare virtualmente la tessera professionale
- trasmettere, in caso di richiesta di stabilimento (ovvero trasferimento per lo svolgimento stabile di una attività all’estero) all’Autorità competente dello Stato Membro Ospitante il file contente i documenti nel sistema (I.M.I. – International Market Information); tale sistema deve obbligatoriamente essere utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti relativamente al rilascio e alla convalida della tessera professionale. L’accesso alle informazioni presenti nel file I.M.I. è consentito solo alle Autorità competenti coinvolte e al possessore della Tessera.
Il secondo (Stato Membro Ospitante) nel caso di riconoscimento automatico sulla base della esperienza professionale e di riconoscimento automatico per le professioni settoriali, si occuperà di:
- convalidare la tessera entro un mese dal ricevimento da parte dello Stato Membro di origine
- richiedere eventuali ulteriori informazioni in caso di dubbi sulla documentazione prodotta. La convalida da parte dello Stato Membro ospitante equivale come vero e proprio riconoscimento della qualifica professionale.
Il Mise, ministero dello Sviluppo economico, precisa che “i professionisti interessati potranno comunque scegliere di presentare richiesta per la tessera o meno. Se non lo faranno, ad essi, come agli altri professionisti, continueranno ad applicarsi le procedure ordinarie previste dalla direttiva per la libera prestazione di servizi“.