Dopo l’esposto degli Infermieri professionali il gip ha imposto regole precise così da adesso non possono esserci più dubbi sui limiti da rispettare. A Bolzano il giudice Emilio Schönsberg ha disposto la definitiva archiviazione del procedimento penale avviato un paio di anni fa sulla base di un esposto presentato dall’associazione degli Infermieri professionisti con cui si accusava il personale dipendente e volontario (non diplomato) di Croce Rossa e Croce Bianca di esercizio abusivo della professione Infermieristica sulle ambulanze del servizio emergenza del 118. Fu il collegio Infermieri IPASVI a presentare l’esposto. Dopo un iter piuttosto complesso che ha visto l’associazione degli Infermieri opporsi per due volte alla richiesta di archiviazione della Procura, ora è arrivata la decisione finale del giudice.
Il procedimento è stato archiviato definitivamente. Il giudice ha stabilito che l’attività dei volontari, così come espletata in passato, non è penalmente perseguibile in quanto frutto “di un errore scusabile” a seguito di una normativa sino a poco tempo oggetto di interpretazioni non univoche.
Sulla base delle disposizioni ora in vigore (confermate recentemente dal Consiglio di Stato) in futuro non sarà più così. Ora non possono più esserci dubbi – scrive il giudice nel provvedimento di archiviazione – che le attività prettamente Infermieristiche non possono essere svolte dai soccorritori volontari. Il contenzioso legale trova radici in una delibera della giunta provinciale del 2004 in cui venivano istituiti dei corsi di formazione suddivisi in tre categorie (A,B e C). Il livello C riguardava gli operatori che assistono i medici d’urgenza. Una delle operazioni fondamentali dell’assistenza al medico d’urgenza è la preparazione del farmaco che dev’essere preparato su indicazione precisa del medico. Solo al medico, però, spetta la responsabilità della somministrazione. Questa delibera venne impugnata davanti al Tar dall’associazione degli Infermieri IPASVI. La delibera venne annullata in primo grado dal Tar ma recuperata e considerata perfettamente legittima dal Consiglio di Stato (in secondo grado) in quanto la stessa si limiterebbe a disciplinare l’attività dei soccorritori intesi quali semplici ausiliari del medico con compiti diversi da quelli degli Infermieri (con inevitabile esclusione della somministrazione ai pazienti di farmaci e flebo).
Sino a tale sentenza il quadro normativo era incerto. Dalla sentenza del Consiglio di Stato in poi non è più così, ora non possono esserci più dubbi sui limiti che debbono essere rispettati dagli ausiliari in servizio sulle ambulanze.